SCOPRO CHE RIGUARDO A AMADEUS E RODOLPHE ESISTE UNA CONVENZIONE FIRMATA DAI PAESI DELL'UE A STRASBURGO NEL 1983 E RESA PIU' FACILE D'APPLICAZIONE DAL DECRETO LEGGE 161/2010.
La mia fonte è il sito Miolegale.it. Sotto l'articolo.
Approvato decreto legislativo che rende più facili i trasferimenti dei detenuti all’estero.
Il Consiglio dei Ministri, ha approvato un decreto legislativo (n. 161/2010) mirato a disciplinare il trasferimento delle persone condannate dall’Italia verso lo Stato di cittadinanza per la regolare esecuzione delle pene detentive.
Il decreto legislativo dà attuazione alla decisione quadro GAI (Giustizia e Affari Interni) 2008/909 che concerne l’applicazione del principio di reciproco riconoscimento per le sentenze penali che irrogano pene detentive e misure privative della libertà personale.
Il decreto legislativo dà attuazione alla decisione quadro GAI (Giustizia e Affari Interni) 2008/909 che concerne l’applicazione del principio di reciproco riconoscimento per le sentenze penali che irrogano pene detentive e misure privative della libertà personale.
Il decreto legislativo si applica alle sentenze di condanna definitive emesse dall’Autorità giudiziaria nei confronti di persone fisiche e non giuridiche.
L’unico limite temporale è dato dal residuo di pena o di misura di sicurezza da scontare; se infatti tale residuo è inferiore a sei mesi, non è conveniente avviare le procedure di trasmissione che, per quanto rapide, implicano comunque un dispendio temporale ed economico.
I tempi della procedura non dovrebbero superare i sessanta giorni dalla trasmissione del certificato di trasferimento della persona condannata.
Infine il provvedimento dispone che le magistrature dei vari paesi possono contattarsi direttamente per sveltire le procedure, fatta salva la necessità di informare comunque l’autorità politica.
Fonte: Sito del Governo Italiano 07.09.2010

Nessun commento:
Posta un commento